CONFAO
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STATUTO

In questa sezione sono riportati tutti gli articoli per facilitare la consultazione.
Chi avesse necessità di disporre dell'originale può chiedere via mail a confao@libero.it

Art. 1 (Denominazione)

E' costituito un Consorzio, denominato "CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO CONFAO".

Art. 2 (Sede)

II Consorzio ha sede legale e operativa in Roma.
Altre sedi operative potranno essere istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 (Oggetto Sociale)

Il Consorzio, senza finalità di lucro, propone di:
- Promuovere, nelle forme più opportune, iniziative sperimentali rivolte allo sviluppo qualitativo delle istituzioni associate ed ogni altra attività culturale e/o formativa che possa rivelarsi utile allo scopo;
-Sostenere gli enti associati nei processi di innovazione anche attraverso iniziative progettuali nell'ambito di programmi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;
- Progettare, gestire e sostenere, autonomamente o in cooperazione con istituzioni pubbliche o private processi formativi sviluppati negli ambiti di riferimento delle istituzioni associate;
- Promuovere ed attuare attività di formazione e aggiornamento del personale del sistema di istruzione e del sistema di istruzione e formazione professionale. ­
Ai fini e per gli effetti della Direttiva del MIUR del 21 marzo 2016 concernente l'accreditamento degli enti di formazione - Confao, pur dichiarandosi competente per tutti gli ambiti TRASVERSALI e SPECIFICI in essa identificati, in base alle priorità indicate in questa fase dell'assetto evolutivo del sistema e in relazione alle competenze ed esperienze maturate, individua i seguenti ambiti di intervento: ­
a) AMBITI TRASVERSALI
n. 3 "Innovazione didattica e didattica digitale";
n. 4 "Didattica per competenze e competenze trasversali";
b) AMBITI SPECIFICI
n, 1 "Educazione alla cultura economica'';
n. 4 "Problemi della valutazione individuale e di sistema";
n. 5 "Alternanza scuola-lavoro".
Per quanto concerne eventuali e successivi mutamenti degli ambiti di cui sopra, questi possono essere adottati dal
Consiglio di Amministrazione senza necessità di modifiche del presente statuto.
Effettuare, anche attraverso iniziative imprenditoriali, servizi attinenti gli scopi per cui è stato costituito in favore degli enti consorziati e di altri enti pubblici e/o privati, concordando con i medesimi la ripartizione dei relativi oneri nonché organizzare e gestire corsi di formazione professionale;­
Effettuare interventi finanziari per l'acquisto e la gestione di immobili e/o attrezzature e strumenti scientifici, utili all'esercizio dell'attività didattica, alla ricerca e alla sperimentazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, autonomamente o in partenariato con altri soggetti.
II Consorzio, nei modi e con gli apporti di cui al presente Statuto, provvederà ad assumere ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali fini. 

Art. 4 (Durata)

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

Art. 5 (Soci)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. II Consiglio di Amministrazione darà, in sede di ammissione, la preferenza a Istituzioni pubbliche o private ed a strutture associative ed aziendali interessate agli obiettivi di cui all'art.3. ­
II Consiglio di Amministrazione può consentire l'ammissione, a domanda, di soci individuali in quanto esperti dei problemi dell'istruzione e della formazione. 

Art. 6 (Patrimonio Consortile)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:
- dal fondo consortile;
- dai beni acquistati;
- da sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti di qualsivoglia natura disposti dai soci e/o da terzi, anche se destinati a singole o specifiche iniziative;
- da contributi, finanziamenti ed agevolazioni in genere, erogati e concessi da enti territoriali, regionali, statali e comunitari;
- da eventuali fondi di riserva.

Art. 7 (Fondo Consortile)

II Fondo consortile è costituito in quote il cui ammontare è definito periodicamente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 8 (Organi del Consorzio)

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente e il Vicepresidente
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 (Assemblea dei Soci 1)

L'Assemblea è costituita dai soci che siano in regola con il pagamento delle quote annuali. In caso di impedimento è possibile, previo conferimento di apposita delega, farsi rappresentare nell'Assemblea da altri soci aventi diritto.

Art. 10 (Assemblea dei Soci 2)

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno. Essa è convocata dal Presidente, su deliberazione dello stesso Consiglio di Amministrazione, con preavviso non inferiore a giorni 15 (quindici), decorrenti dall'invio dell'avviso di convocazione mediante lettera raccomandata o e-mail.
L'assemblea può altresì essere convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata dei soci che rappresentino almeno un terzo degli associati.
L'avviso di convocazione deve contenere la data e l'ora della convocazione, la sede dell'adunanza e gli argomenti da sottoporre a deliberazione. ­
Nello stesso avviso potrà prevedersi la seconda convocazione da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo rispetto alla prima convocazione.

Art. 11 (Assemblea dei Soci 3)

Per la valida costituzione dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta. ­
In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci.
L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. L'Assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione o videoconferenza che garantiscano l'individuazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto.

Art. 12 (Assemblea dei Soci 3)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in mancanza, dal Vicepresidente. ­
In caso di assenza anche di quest'ultimo presiederà il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione, presente in Assemblea. ­
In mancanza di Consiglieri, il Presidente sarà designato dall'Assemblea. ­
Ferme restando le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, spetta in particolare all'Assemblea, che ha i più ampi poteri per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio:

a) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario;
b) approvare eventuali modifiche del numero dei Consiglieri di Amministrazione; ­
c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; ­
d) approvare gli oneri complessivi relativi agli eventuali emolumenti da corrispondere agli organi elettivi e al Collegio dei Revisori dei Conti;
e) approvare eventuali modifiche dello statuto consortile. 

Art. 13 (Assemblea dei Soci 4)

L'assemblea dei soci è convocata, in seduta straordinaria, con le modalità di cui agli art. 10 e 11, per tutte le deliberazioni che abbiano ad oggetto eventuali modificazioni dello Statuto o lo scioglimento anticipato del presente Consorzio.
Per la validità della costituzione è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci. ­
Le relative deliberazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci.

Art. 14  (Consiglio di Amministrazione 1)

II Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri 4 membri nominati dall'Assemblea. 

Art. 15 ( Consiglio di Amministrazione 2)

Il Consiglio di Amministrazione esegue le delibere dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quanto per legge o per Statuto sia devoluto alla competenza dell'Assemblea. ­
Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione determinare l'organico del Consorzio, stabilendo mansioni e qualifiche dei dipendenti, nonché deliberare, in conformità delle leggi e dei contratti collettivi, sulla assunzione e sul licenziamento del personale dipendente. ------------------
Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato.
Il trattamento economico e normativo dei dipendenti è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dalle leggi vigenti in materia. ­
Previa delibera dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può disporre la nomina di un Direttore Amministrativo, che svolgerà le funzioni ad esso assegnate dal Consiglio stesso in materia di gestione amministrativa e contabile.

Art. 16 (Consiglio di Amministrazione 3)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno 3 volte all'anno, o quando il Presidente ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno 2 dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. ­
La convocazione viene fatta dal Presidente o dal Vicepresidente con comunicazione contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima e in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ora prima, mediante e-mail o nelle forme che saranno ­definite dal Consiglio stesso. Della convocazione viene dato contestuale avviso ai Collegio dei Revisori dei Conti. ­
Le riunioni del Consiglio, di norma, si terranno nella sede legale o in una delle sedi operative consortili o mediante strumenti di telecomunicazione o videoconferenza come previsto anche all'art. 11 per le adunanze dell'Assemblea; sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età. 

Art. 17 (Consiglio di Amministrazione 4)

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti e, in caso di nomina, il Direttore Amministrativo, che funge da segretario. ­
Parimenti, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, possono partecipare alle riunioni, con voto consultivo, i rappresentanti di organismi partner o associati nella realizzazione delle attività formative di cui all'art. 3.

Art. 18 (Consiglio di Amministrazione 5)

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno metà più 1 dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; a parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Art. 19 (Consiglio di Amministrazione 6)

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni o per decadenza.
Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto. ­
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione in caso di mancata accettazione della carica nei termini di giorni 15 (quindici) dall'elezione, ovvero in caso di assenza ingiustificata per almeno 3 sedute consecutive del Consiglio medesimo.
I componenti del Consiglio di Amministrazione cessati per dimissioni o per decadenza, devono essere sostituiti dall'Assemblea dei soci, entro 2 (due)mesi dalla data della cessazione stessa. 

Art. 20 (Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale, la firma sociale del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi istituzionali del Consorzio, stipula e firma i contratti, firma gli atti contabili congiuntamente al Direttore Amministrativo, in caso di sua nomina, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Consorzio.
Nei casi di urgenza, il Presidente adotta tutti quei provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, fattane salva la ratifica alla prima riunione di tale organo. ­
Adotta, altresì, nei casi d'urgenza, e sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti necessari per garantire il regolare funzionamento dei servizi del Consorzio. ­
II Presidente Onorario può assolvere, su indicazione degli organi competenti, a funzioni e di promozione di iniziative del Consorzio.

Art. 21 (Il Vicepresidente)

II Vicepresidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in tutti i casi di assenza e/o di impedimento di questo ultimo e svolge le funzioni ad esso delegate dal Presidente stesso o assegnategli dal Consiglio di Amministrazione.
II Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri e competenze, anche per periodi determinati, al Vicepresidente, che assumerà anche il mandato di Consigliere delegato.
Il Consigliere delegato risponderà del proprio operato nei confronti del Consiglio di Amministrazione.­
Al Consigliere delegato potrà essere corrisposto un eventuale compenso, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alle attività da svolgere nel periodo di delega.

Art. 22 (Il Revisore dei Conti 1)

L'Assemblea nomina un Revisore dei Conti ordinario ed 1 (uno) supplente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Ambedue durano in carica per 3 (tre) esercizi, possono essere rinominati e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 23 (Il Revisore dei Conti 2)

Al Revisore dei Conti spetta il controllo sull'amministrazione del Consorzio e la vigilanza su tutti i suoi atti.

Art. 24 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
II Consiglio di Amministrazione predispone ogni anno, nei termini previsti dalla Legge, il bilancio consuntivo, stato patrimoniale e conto consuntivo, dell'anno precedente che, corredato della relazione del medesimo Consiglio e di quella del Revisore dei Conti, dovrà essere depositato nella sede sociale, a disposizione dei soci, sin dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea consortile.
II Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea consortile, nella sua prima riunione annuale, il bilancio consuntivo, stato patrimoniale e conto consuntivo, dell'anno precedente che, corredato della relazione del medesimo Consiglio e di quella del Revisore dei Conti, dovrà essere approvato e depositato entro i termini di legge. ­
Ove non siano imposte forme di pubblicità dalla legge, il bilancio sarà liberamente consultabile presso la sede del Consorzio.

Art. 25 (Avanzi di gestione)

Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere impegnati per il conseguimento di fini sociali negli esercizi successivi ovvero, se posti a fondo di riserva, destinati ad aumentare il patrimonio consortile.

Art. 26 (Servizio di cassa)

Il servizio di cassa è affidato ad un Istituto di credito, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 27 (Recessione dei Soci)

Ciascun socio può recedere dal Consorzio per giusta causa.
Il socio che recede non ha alcun diritto sul patrimonio consortile e resta obbligato, nei confronti del Consorzio per i contributi annuali di cui all'art. 7 fino a tutto l'esercizio sociale in cui ha esercitato il recesso.

Art. 28 (Scioglimento del Consorzio)

In caso di scioglimento anticipato del Consorzio, l'Assemblea determinerà la destinazione dei beni consortili.

Art. 29 (Attuazione dello Statuto)

L'Assemblea può approvare un regolamento di attuazione del presente statuto. 

Art. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto qui non espressamente previsto, devono ritenersi riportate le norme vigenti in materia.